Un po’ era già nell’aria, un po’ veniva visto come lo scontro impari tra “Davide”, ossia le amministrazioni comunali ricorrenti dell’ambito Ato3 Sarnese e i Comitati, in particolare il Comitato “No Vasche Sì alla messa in sicurezza del Fiume Sarno” di Emiddio Ventre, contro “Golia”, nel caso specifico l’Arcadis, l’Arpac e la Regione Campania. Con sentenza n. 1159 del 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione di Napoli, ha rigettato il ricorso presentato dai suddetti soggetti che si oppongono alla realizzazione del Grande Progetto del Fiume Sarno.
Nel processo amministrativo ai fini dell’ammissibilità del ricorso devono sussistere tutte e tre le condizioni dell’azione, cioè la possibilità giuridica o c.d. titolo, l’interesse all’agire o l’interesse al ricorso, la legittimazione ad agire. Tutti elementi che il Tar ha giudicato mancanti nella causa intentata dai ricorrenti, compresi la ventina di comuni che si sono costituiti parte civile nel ricorso “ad adjuvandum” contro l’Arcadis, l’Arpac e la Regione Campania. Il Tribunale Amministrativo di Napoli riconosce un’ampia legittimazione attiva ai comitati spontanei costituiti, con forte adesione di associati (circa duemila), allo scopo di contrastare un intervento industriale da essi considerato lesivo dell’ ambiente, «purché sia chiara la finalità del comitato e senza la non occasionalità dell’iniziativa collettiva. L’attività del comitato – evidenzia la Corte – deve essere protratta nel tempo». Il ricorso viene respinto anche nel merito. Si legge tra l’altro nella sentenza del Tar come: «Il progetto, in definitiva, non ha tra le sue finalità quella di intervenire sull’incontrastata e notoria situazione di inquinamento dell’area interessata dal progetto al fine di ridurla entro i limiti di maggiore tollerabilità, ma è diretto a prevenire e a contrastare i frequenti fenomeni di esondazione, con estrema variabilità dei punti in cui questi periodicamente si verificano, anche in occasione di precipitazioni atmosferiche di modesta entità, con conseguente allagamento dei terreni agricoli e di aree fortemente antropizzate. L’autorità nella formulazione del progetto in parola e in seguito nella fase realizzativa, deve tener in conto l’acclarata situazione di inquinamento dell’area, in modo da assicurare che questa non venga ad essere peggiorata in conseguenza delle opzioni tecniche prescelte per la realizzazione del progetto. L’autorità giudiziaria non valuta l’attività discrezionale a carattere tecnico dell’Amministrazione, che può essere sindacata in sede giudiziaria solo per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, manifesta irragionevolezza, violazione delle regole procedurali. L’interesse collettivo è stato comparato e considerato adeguatamente con la formulazione del parere favorevole della Commissione V.I.A. (Valutazione dell’impatto ambientale)».
Via libera dunque alla realizzazione della seconda foce artificiale del Fiume Sarno, alla rifunzionalizzazione del Canale Bottaro e del Canale Conte Sarno, alla realizzazione delle vasche di laminazione ed aree di espansione controllata, all’attivazione di misure di monitoraggio e di protezione civile.