Nel caso in cui una persona acquista un bene che si rileva affetto da vizi, quanto tempo ha a disposizione per far valere i suoi diritti? Ed in particolare quanto tempo se il venditore ha riconosciuto i difetti? Il codice civile all’articolo 1490 obbliga il venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi tali da non renderla idonea all’uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Alle parti è consentito accordarsi per escludere o limitare questa garanzia.

Patti che però non hanno effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1492 c.c.). È concessa inoltre al compratore, se è possibile secondo gli usi, la scelta tra la risoluzione del contratto e una riduzione del prezzo del bene acquistato. Unico obbligo del compratore è quello di denunciare al venditore i vizi entro otto giorni dalla scoperta. In mancanza di tale denuncia egli decade dal diritto alla garanzia, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (nei casi degli artt. 1511, 1512, 1522 c.c.). Tale termine, in virtù dell’art. 131 del Codice del Consumo, è invece di ben due mesi qualora il compratore ha le vesti del consumatore cioè di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

La possibilità di agire in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio diritto di garanzia può essere fatto valere sino ad un anno dalla consegna. Quando invece il compratore è un consumatore, questi ha 26 mesi dalla consegna del bene per promuovere un giudizio con lo scopo di far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore (art. 132 Codice del consumo). Inoltre, se il compratore si trova ad essere convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, può sempre esercitare la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima che sia decorso un anno dalla consegna (1495 c.c.).

Obbligo di denuncia che viene meno se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. Come ha chiarito la Cassazione, superando i contrasti precedenti, nel caso in cui il venditore assuma l’impegno di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata, seppur di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva o sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia, consente però al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ. ai fini dell’esercizio delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, perché tale impegno si risolve in un riconoscimento del debito (Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 13294 del 21/06/2005).

In poche parole, qualora il venditore s’impegnasse ad eliminare i difetti rilevati, e tale impegno è accettato dal compratore, il diritto all’eliminazione dei vizi si prescrive in dieci anni secondo l’ordinario regime di prescrizione. Il compratore avrà dunque dieci anni di tempo per esercitare i suoi diritti, e di sostenerli in giudizio. *Avvocato (mail: ae-emiliano@hotmail.it)