Le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili, ma solo se hanno determinati requisiti. E allora come funziona la detrazione delle spese sostenute per le mascherine nel modello 730/2022? Le istruzioni di riferimento si trovano nella circolare n. 23 del 2020 dell’Agenzia delle entrate. La circolare fornisce delle risposte a una serie di quesiti. Quello che riguarda la detrazione delle mascherine è il 5.12. Specifica che occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche. La stagione della dichiarazione dei redditi è alle porte. Il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dal 23 maggio 2022.

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 rientrano tra i dispositivi medici che si possono portare in dichiarazione dei redditi. Ma per ottenere il rimborso Irpef del 19% è necessario che ci siano determinati requisiti. Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute con l’elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

Ma come si fa a sapere se le mascherine acquistate finora danno diritto al rimborso Irpef? Il primo passo è consultare l’elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, così da verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero.
Quali rientrano
Non tutti i tipi di mascherine tra quelli venduti, infatti, hanno le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico. La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria come il codice AD. Spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice «AD». Dunque attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE. Quindi la conformità alle direttive europee.