Quando si tratta di ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento legislativo, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è una delle forme più note. In sintesi, rappresenta una prestazione economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori in presenza di difficoltà temporanee dovute alla riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa. Per esempio a causa della crisi di un’azienda o a particolari condizioni del contesto socio-economico. Basti pensare al periodo della pandemia da Covid-19. Quando diverse aziende si sono trovate a dover ridurre o sospendere la produzione con ripercussioni in termini di riproporzionamento dell’organico e della relativa retribuzione.
La CIG viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, con un’anzianità minima di lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Prima della riforma introdotta con la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) i termini minimi erano di 90 giorni. Dal 1° gennaio 2022 i trattamenti CIG spettano anche a coloro che svolgono attività professionale a domicilio e agli apprendisti. Non spetta invece a dirigenti, stagisti e tirocinanti.
Ma quanto spetta al lavoratore in regime di Cassa Integrazione? La misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo non lavorato a causa della sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, con un importo massimo lordo di 1.222,51 euro. Per le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2022 l’indennità non prevede più la distinzione tra diverse soglie del reddito di lavoro e quindi prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento.