Cassa Integrazione Covid: recupero degli indebiti da parte dell’INPS. L’INPS, con il messaggio n. 3179 del 29/08/2022, fornisce le indicazioni operative e procedurali in merito al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID – 19.
Solamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale ‘’COVID -19’’ introdotti dalla normativa emergenziale, è previsto che, per le domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizzasse le domande e disponesse l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Il sopracitato messaggio riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali l’INPS effettua il recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
La normativa
Sulla base di quanto previsto dalla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, il datore di lavoro era tenuto a trasmettere all’Istituto le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
L’Istituto procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti casi:
Anticipo di un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
Anticipo di importi in favore di lavoratori a cui non è mai liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
Nei casi di indebita erogazione dell’anticipo del 40%, l’Istituto procederà alla notifica di una apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA. Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. In entrambi i casi, tali somme non saranno gravate da alcun interesse.
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
fonte 7grammilavoro.com