Sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Lo annuncia l’Agenzia delle Entrate in una nota. L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che il decreto Aiuti-bis ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Con l’ultima circolare, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale. La circolare spiega quindi in dettaglio che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Il rimborso spetta solo per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico del beneficiario, e non è possibile usufruirne più volte, ad esempio presso altri datori di lavoro. I rimborsi possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022. In questo caso potranno essere erogati entro il 12 gennaio del prossimo anno.