Il Sindaco Vincenzo Catapano ha sottoscritto un’ordinanza finalizzata alla tutela del patrimonio naturale e boschivo, valida dal 15 giugno al 30 settembre 2020, che prevede precisi obblighi, divieti e sanzioni. In particolare, sono stabiliti quali obblighi: il rispetto del divieto per gli automobilisti di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada; ai proprietari o detentori delle aree boscate di provvedere al decespugliamento laterale ai boschi tale da creare una fascia di rispetto priva di vegetazione lungo il perimetro di aree boscate, atta a ritardare o impedire il propagarsi degli incendi; a tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di strutture ricettive con annesse aree verdi pertinenziali, a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, della vegetazione e dei rami che si protendono sui cigli delle strade, alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo incendi; a tutti i frontisti di strade a provvedere ad un’accurata pulizia dei terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco; l’obbligo di assoluto rispetto del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali in osservanza dell’obbligo contenuto nel comma 6-bis, art. 182 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ricordando che la trasgressione sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
Inoltre, è vietato nelle zone boschive e in quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, svolgere le seguenti attività: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano scintille o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; utilizzare i soffiatori per lo spazzamento del suolo durante i periodi di siccità; eliminare il fogliame e gli altri residui di vegetazione mediante bruciatura come previsto dall’art.4 dell’ordinanza n. 551 del 03.08.1998 del Presidente della Provincia di Napoli, di seguito riportato integralmente: “Le stoppie ed i residui di vegetali di qualsiasi tipo possono essere rimossi solo con utensili di taglio o di strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati ed avviati ad usi di concimazione vegetale o a processi di biodigestione e compostaggio”; compiere qualunque altra operazione che possa creare pericolo d’ incendio.
I trasgressori saranno puniti nei modi e nei termini previsti dalla Legge, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro fino a 500.