L’INPS ha comunicato le date ufficiali in cui saranno erogate le somme dell’Assegno unico relativo al mese di settembre. Vediamo nel seguente articolo quando arrivano le somme e come funziona il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Assegno unico settembre 2022: le date dei pagamenti
L’INPS ha comunicato sul proprio sito che i versamenti relativi agli importi dell’Assegno unico relativi al mese di settembre arriveranno:
da venerdì 16 per coloro che hanno fatto domanda a gennaio e febbraio 2022;
da martedì 27 per tutti gli altri beneficiari.
Ricordiamo, infatti, che per le domande presentate dal 1° marzo in poi il pagamento viene effettuato a partire dalla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi ha presentato la domanda entro giugno 2022, i pagamenti terranno comunque conto delle mensilità arretrate dal mese di marzo.
Assegno unico 2022: cos’è e a chi spetta
L’Assegno unico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché, di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’importo dell’assegno unico è determinato in base all’ ISEE presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. Nel dettaglio, il meccanismo di calcolo prevede:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati per i figli successivi al secondo e in caso di madri di età inferiore a 21 anni;
una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
fonte i-dome.com